Calcolo stipendio maternità facoltativa: come funziona e come effettuarlo

Calcolo stipendio maternità facoltativa: come funziona e come effettuarlo

La maternità facoltativa, conosciuta anche con il termine “congedo parentale”, è l’opzione che lo Stato propone alle mamme lavoratrici, ma anche ai papà, di potersi allontanare – per un periodo limitato – dal proprio lavoro, e permettersi, così, di concentrarsi sulla crescita del proprio bambino. Questa opzione è accessibile anche se si è già usufruito dei mesi di astensione obbligatoria.

Come funziona la maternità facoltativa? Quali sono le regole e come si calcola l’ammontare dello stipendio in questo periodo? Abbiamo già visto come calcolare lo stipendio netto dal lordo, ora con esempi simili vedremo il caso della maternità facoltativa.

Come funziona la maternità facoltativa

La legge, attraverso la maternità facoltativa, permette alle mamme lavoratrici di potersi dedicare al proprio figlio per un determinato periodo, senza temere di perdere il proprio lavoro. Il periodo di tempo permesso non dovrà superare i 6 mesi, e la donna percepirà un’indennità che corrisponderà al 30% del proprio stipendio, che verrà corrisposto nella stessa maniera in cui viene percepito normalmente lo stipendio.

Usufruire del congedo è possibile entro il compimento dei 12 anni di età del proprio figlio, e sarà a propria discrezione la scelta di quando poterlo sfruttare: che sia subito dopo il periodo di astensione obbligatoria o quando lo riterrà più opportuno.

In caso si abbia avuto un parto gemellare, o plurigemellare, la madre avrà diritto a tanti congedi quanti sono i bambini. Per esempio, se i figli sono due, si avrà diritto a un congedo pari a dodici mesi. Se i figli sono tre, invece, i mesi saranno diciotto.

La maternità facoltativa e la gestione dei giorni

Il congedo per maternità facoltativa prevede un massimo di sei mesi esatti di astensione, ma non necessariamente consecutivi. Si avrà l’opportunità di utilizzare il proprio congedo per periodi diversi, fino al raggiungimento totale di sei mesi.

Per esempio, se una madre richiederà un iniziale periodo di quattro mesi subito dopo la propria astensione obbligatoria, avrà successivamente ancora due mesi da poter sfruttare, a scelta, decidendo lei stessa quando.

L’astensione di potrà decidere non solamente in mesi, ma anche in giorni oppure ore: per esempio, si potrebbero utilizzare 20 giorni, e solo successivamente sfruttare i rimanenti cinque mesi e undici giorni.

La retribuzione durante la maternità facoltativa

La madre, durante il periodo di congedo, avrà l’opportunità di essere retribuita per il 30% del proprio stipendio. Per esempio, se lo stipendio corrisponde a 1000 euro mensili, la retribuzione mensile sarà pari a 300 euro mensili. Esattamente come avviene per il pagamento del proprio stipendio, anche il congedo verrà pagato direttamente dal proprio datore di lavoro, nelle stesse modalità in cui veniva erogato lo stipendio.

Bisognerà però prestare attenzione all’età del proprio figlio nel momento in cui vorremo usufruire del congedo. Infatti, il 30% sarà garantito se verrà richiesto entro i sei anni del bambino, mentre dai sei anni fino agli otto verrà erogato al 30% esclusivamente se il proprio reddito personale è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo corrispondete alla pensione minima, altrimenti non verrà erogato. Dagli otto anni in poi, fino ai dodici, invece, il congedo non verrà retribuito.

Come richiedere la maternità facoltativa

Per poter usufruire della maternità facoltativa, dovrete inviare la domanda all’INPS prima che cominci il periodo di congedo che vorrete richiedere, e potrete farlo attraverso il sito internet dell’INPS – attraverso l’invio delle domande di prestazioni, e scegliendo quello di maternità – oppure chiamando il loro Call Center – ai numeri 803164 se da telefono fisso, 06164164 se da cellulare – o, in alternativa, recarsi presso i Patronati e i CAF.

I dati necessari saranno le proprie generalità, il proprio reddito – e quelle del proprio coniuge -, i dati della propria azienda, con la data di assunzione, e il periodo di congedo che si vorrà richiedere. Anche nel caso si vogliano richiedere congedi a ore, bisognerà presentare, di volta in volta, una nuova domanda.