Pignoramento stipendio: quando può avvenire e come funziona il calcolo
Il pignoramento dello stipendio è la conseguenza che molti debitori temono quando il creditore è in possesso di un titolo idoneo per iniziare l’esecuzione forzata sui beni mobili. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’argomento, i presupposti, il funzionamento e le modalità di calcolo del pignoramento.
Quando può avvenire il pignoramento dello stipendio?
Il pignoramento dello stipendio è previsto dalla legge e rientra fra le diverse possibili forme di esecuzione forzata per recuperare le somme rimaste impagate.
Il pignoramento della retribuzione inizia su volontà del creditore che ha ottenuto una sentenza di condanna a suo favore, un decreto ingiuntivo esecutivo, oppure che in possesso di una cambiale insoluta e di un assegno scaduto. Il creditore per poter legittimamente pignorare lo stipendio potrà anche produrre in giudizio un contratto di mutuo, purché regolarmente firmato alla presenza di un notaio.
In tutte queste ipotesi il creditore, disponendo di un titolo idoneo e con efficacia esecutiva, avrà la possibilità di recuperare il suo credito pignorando una quota dello stipendio del debitore. Quest’ultimo conoscerà l’avvio della procedura in quanto gli verrà notificato un atto di precetto contenente l’avviso a pagare nel termine di 10 giorni, scaduto il quale si procederà con l’esecuzione forzata vera e propria.
Il debito può essere anche per le tasse, come avvenuto in questo caso pubblicato sulla gazzetta ufficiale con il pignoramento di una parte dello stipendio per la tassa dei rifiuti non pagata.
Come funziona il pignoramento dello stipendio?
Una volta notificato il precetto e scaduti i 10 giorni previsti dalla legge per saldare spontaneamente il debito, il creditore potrà notificare il pignoramento vero e proprio ma, in questo caso, non solo al debitore ma anche al suo datore di lavoro.
A partire da questo, debitore e creditore compariranno davanti al Giudice designato e in quella sede verrà autorizzato il pignoramento nel rispetto di alcuni limiti previsti dalla legge.
La trattenuta della quota pignorata può avvenire secondo due diverse modalità: direttamente in busta paga oppure sullo stipendio che viene accreditato sul conto corrente bancario.
Pignoramento dello stipendio: modalità di calcolo
Solitamente la quota dello stipendio che sarà possibile pignorare equivale ad un quinto della somma indicata sulla busta paga. Questa regola generale subisce diverse deroghe e limitazioni, considerando che sul medesimo stipendio possono già essere in corso ulteriori pignoramenti.
In fase di calcolo dell’importo dello stipendio oggetto di pignoramento bisogna per prima cosa considerare che non sarà possibile sottoporre ad esecuzione forzata l’intera retribuzione. Parte dello stipendio rimarrà nella disponibilità del debitore per assicurare il sostentamento personale e per far fronte alle necessità primarie della sua famiglia.
Più nello specifico l’importo massimo che potrà essere utilmente pignorato varia in base all’ammontare dello stipendio. Questa quota da sottrarre e che si calcola sulla retribuzione netta, ammonta a:
- 1/10 quando lo stipendio è inferiore a 2500 euro
- 1/7 quando lo stipendio non supera 5000 euro
- 1/5 per stipendi superiori a 5000 euro
In certi casi sarà possibile anche avviare un pignoramento dello stipendio superando il limite del quinto. Questa ipotesi si verifica quando bisogna recuperare più crediti, purché di diversa natura. Tuttavia occorre sempre garantire una quota al debitore che non deve essere inferiore alla metà della retribuzione.
Quando vengono notificati più pignoramenti che si riferiscono alla stessa retribuzione, i creditori verranno soddisfatti in maniera progressiva. Questo vuol dire che il secondo creditore potrà ottenere quanto gli spetta solo dopo che sono stati soddisfatti i creditori che lo hanno preceduto.
In tema di pignoramento degli stipendi esiste una regola da tenere sempre in stretta considerazione, ovvero che non esistono retribuzioni impignorabili, anche se l’importo netto è comunque modesto. Il creditore potrà comunque intraprendere con successo la strada del pignoramento anche a fronte di stipendi che non superano 300 euro. In questo caso la quota che sarà possibile trattenere dalla busta paga ammonta a 30 euro.